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Ordinanza — n. 40847/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments contradicting established case law on special early release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40847/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded and contrary to settled jurisprudence. The appellant argued that the cumulative of sentences should have been resolved to grant special early release, despite serving a non-obstructive penalty. The court rejected this because the appellant was still serving an obstructive penalty, which legally excludes eligibility for the special measure.

Regesto Legislator

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Art. 4 dl. n. 146 del 2013; Art. 4-bis ord. pen.: The special early release measure is exclusively excluded for prisoners currently serving obstructive penalties, rendering cumulative sentence arguments inapplicable when such penalties remain outstanding.

Parole chiave

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special early release obstructive penalties cumulative of sentences inadmissible appeal manifestly unfounded esenzione dalla pena liberazione condizionale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 4 dl. n. 146 del 2013
Nel caso di specie, infatti, poiché la condanna per il reato ostativo è ancora in espiazione, il principio della scindibilità del cumulo invocato dalla difesa non rileva, in quanto la giurisprudenza di legittimità, in tema di liberazione anticipata speciale - di cui all'art. 4 del dl.
Art. 4-bis ord. pen.
Nel caso di specie, infatti, poiché la condanna per il reato ostativo è ancora in espiazione, il principio della scindibilità del cumulo invocato dalla difesa non rileva, in quanto la giurisprudenza di legittimità, in tema di liberazione anticipata speciale - di cui all'art. 4 del dl.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014
dalla misura eccezionale e temporanea della liberazione anticipata speciale (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep.
Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014
262061) e del non giustificato dubbio di legittimità costituzionale di tale esclusione (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep.
Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014
Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRICI FRANCESCO nato a SAN CALOGERO il 01/09/1972 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; i

RITENUTO IN FATTO

La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di merito indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna il giorno 15 dicembre 2020, recante il rigetto del suo reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 29 agosto 2019 dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con la quale gli era stata concessa, nella misura e per i periodi ivi indicati, la liberazione anticipata, ma gli era stata negata, per ritenuta inammissibilità dell'istanza, la liberazione anticipata speciale, sul presupposto che egli stava espiando una pena relativa a delitti previsti dall'art. 4 -bis ord. pen. Nel ricorso per cassazione si lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione dell'omesso scioglimento, da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna, del cumulo delle pene ai fini del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata per i reati non ostativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, infatti, poiché la condanna per il reato ostativo è ancora in espiazione, il principio della scindibilità del cumulo invocato dalla difesa non rileva, in quanto la giurisprudenza di legittimità, in tema di liberazione anticipata speciale - di cui all'art. 4 del dl. n. 146 del 2013, come modificato in sede di conversione dalla L.n. 10 del 2014 - è giunta ad approdi pacifici, nel senso dell'esclusione dei condannati in espiazione di sanzioni penali previste nel catalogo dei reati di cui all'art. 4 -bis ord. pen. dalla misura eccezionale e temporanea della liberazione anticipata speciale (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262061) e del non giustificato dubbio di legittimità costituzionale di tale esclusione (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261880;

Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260848). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1