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Ordinanza — n. 40841/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40841/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40841/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSU CRISTINEL TACHE nato il 09/07/1973 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di applicazione di misure alternative proposta nell'interesse di Rusu Cristinel Tache. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40841/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di applicazione di misure alternative proposta nell'interesse di Rusu Cristinel Tache. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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diritti della difesa facoltà di astenersi dal testimoniare diritti di accesso privilegiati tutela del processo decisionale domanda d'asilo di rom procedimento in contumacia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSU CRISTINEL TACHE nato il 09/07/1973 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di applicazione di misure alternative proposta nell'interesse di Rusu Cristinel Tache. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha errato nel non tenere in considerazione l'istanza di legittimo impedimento, corredata da certificato medico, presentata dal difensore del Rusu poiché, in udienza, la difesa avrebbe dovuto depositare rilevante documentazione nell'interesse del condannato. Si richiede pertanto, previa restituzione nel termine di impugnazione, l'annullamento dell'ordinanza predetta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza di restituzione nel termine per impugnare il suddetto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma è inammissibile, perché non è stato dedotta alcuna ragione giustificativa della richiesta. È quindi preclusa qualsiasi valutazione dell'impugnazione proposta avverso il menzionato provvedimento, perché essa risulta depositata oltre il termine stabilito dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di restituzione nel terminepe I (Vi p'-43, t•I , Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRE