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Ordinanza — n. 40838/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40838/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40838/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza rigettava l'istanza proposta da Andronache Costica, di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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espulsione di familiari carcerazione in diritto degli stranieri allontanamento malgrado rischio di persecuzione assistenza riabilitativa ricongiungimento familiare differito capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRONACHE COSTICA nato il 10/10/1986 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza rigettava l'istanza proposta da Andronache Costica, di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza proposta da Andronache Costica. Il Tribunale di sorveglianza ha plausibilmente evidenziato le ragioni della decisione, in quanto ha preso in considerazione i precedenti giudiziari e di polizia a carico del condannato, la commissione di un ulteriore reato dopo la proposizione dell'istanza stessa e l'omissione di informazioni rilevanti agli operatori dell'UEPE.

Il Tribunale, pertanto, ha giudicato tali elementi di ostacolo a un giudizio prognostico favorevole circa l'esito di una misura alternativa, alla luce, in particolare, del pericolo di recidiva. Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE I