Ordinanza — n. 40836/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto era stato condannato con la medesima sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della continuazione, nonché questione di illegittimità costituzionale.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDEMI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 03/07/1976 avverso l'ordinanza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; I
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto era stato condannato con la medesima sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della continuazione, nonché questione di illegittimità costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, che il giudice dell'esecuzione può fare applicazione della disciplina del reato continuato e del concorso formale di reati solo con riguardo a fatti oggetto di distinte sentenze di condanna (Sez. 7, n. 37394 del 29/03/2019, Licandro, Rv. 277415 - 01), sicché, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha correttamente escluso la possibilità di applicazione, in sede esecutiva, della disciplina della continuazione fra condotte commesse dal Condemi e giudicate con la medesima sentenza di condanna.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui limita il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva a reati giudicati con titoli diversi, è manifestamente infondata per la mancanza di contrasto con alcun principio costituzionale, dato che nei casi di pluralità di reati che siano stati oggetto di medesimo giudizio, in quest'ultimo poteva essere invocata e applicata la disciplina della continuazione, 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIE