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Ordinanza — n. 40834/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds regarding sentencing treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40834/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Mancino inadmissible. The appellant argued procedural defects, but the court found the lower court's sentencing decision sufficiently motivated and logically coherent based on statutory criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of criticisms regarding the severity of the punishment without challenging the legal application of sentencing criteria, provided the lower court's reasoning is adequate and non-illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing treatment criticism judicial motivation obligation procedural penalty costs criminal appeal grounds violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 186 Cost.
art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/05/1977 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; t

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa Tribunale di Palermo in data 30 maggio 2018 con cui Giuseppe Mancino era stato condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, rideterminava la pena, confermando nel resto il provvedimento.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.1. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). 1.2.

Nel caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno adempiuto all'obbligo di motivazione. Da una lettura complessiva del provvedimento impugnato, infatti, emerge che i giudici hanno preso in considerazione le concrete dinamiche di commissione del reato, il comportamento processuale ed extraprocessuale dell'imputato, i suoi precedenti penali e l'assenza di elementi a lui favorevoli e positivamente valutabili, per dedurne, con motivazione piana e congrua, l'impossibilità di accogliere l'istanza volta a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.

Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17