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Ordinanza — n. 40833/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40833/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40833/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado emessa Tribunale di Termini Imerese in data 3 aprile 2019, con cui Porcaro Silvestre era stato condannato per i reati di porto abusivo di armi di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. e di possesso ingiustificato di strumenti atti all'effrazione, di cui all'art. 707 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40833/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., con particolare riguardo al porto di arma.

Parole chiave

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porto abusivo di armi abuso di materiali infrazione alla legge sulle armi oggetto pericoloso arma personale esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
e di possesso ingiustificato di strumenti atti all'effrazione, di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., con particolare riguardo al porto di arma.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCARO SILVESTRE nato a PALERMO il 08/03/1972 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado emessa Tribunale di Termini Imerese in data 3 aprile 2019, con cui Porcaro Silvestre era stato condannato per i reati di porto abusivo di armi di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. e di possesso ingiustificato di strumenti atti all'effrazione, di cui all'art. 707 cod. pen.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., con particolare riguardo al porto di arma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Marchesi, Rv. 265278 - 01). Pertanto, nel caso in esame, i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto la condotta del Porcaro idonea a integrare il reato di porto di arma così come contestato. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica e le censure denunciate si pongono in palese contrasto con il dato normativo; per contro, il ricorso non reca alcun concreto confronto con la motivazione alla base del provvedimento impugnato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (