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Ordinanza — n. 40831/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal standing and absence of counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40831/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed by an unrepresented individual without a lawyer's signature. The appellant, Michele Spagnuolo, challenged a supervision order issued in 2017, arguing for personal representation, but the court found no legal standing for an unrepresented party. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.: An appeal filed by a party without a lawyer's signature is inadmissible as the party lacks legal standing to act personally.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal standing unrepresented party appeal absence of counsel signature de plano dismissal difetto di sottoscrizione autorizzazione ad agire allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò integra violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO MICHELE nato a MODUGNO il 02/11/1979 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARId,at/o a v)friso jJ4e ppti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente impugnazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò integra violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL