Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new criminal liability arguments not previously argued on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced new arguments regarding criminal liability for the first time. While the lower court had partially reformed a sentence for violating re-entry bans, the appellant's cassation petition raised issues of criminal responsibility that were not deduced during the appeal phase. The court ruled that such new contentions, which concern facts and legal violations distinct from the original sentencing treatment, cannot be raised at this stage under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on violations of law deducible but not previously argued are inadmissible, and the appellant must bear the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISHANI KLAJDI nato il 15/03/1991 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 luglio 2020, la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con la quale Dishani Klajdi era stato condannato per aver violato il divieto di reingresso nel territorio italiano dopo essere stato espulso dal Prefetto di Genova con provvedimento del 6 maggio 2017.
2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in un unico motivo in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione alla resonsabilità penale dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in forza del disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché basato su motivi concernenti violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza: il ricorrente, nel denunciare vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale del Dishani, introduce, per la prima volta, censure inerenti a circostanze di fatto e a violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, che avevano per oggetto solo il trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE