Sentenza — n. 40822/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARIS ABDERRAZAK nato il 09/05/1980 avverso la sentenza del 03/12/2020 del GIUDICE DI PACE di CITTA' DI CASTELLO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Con sentenza del 3 dicembre 2020, il Giudice di pace di Città di Castello condannava Faris Abderrazak per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal Questore di Perugia. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal Questore di Perugia. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARIS ABDERRAZAK nato il 09/05/1980 avverso la sentenza del 03/12/2020 del GIUDICE DI PACE di CITTA' DI CASTELLO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 dicembre 2020, il Giudice di pace di Città di Castello condannava Faris Abderrazak per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal Questore di Perugia. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va esclusa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, perché si riscontra mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle deduzioni difensive inerenti all'impossibilità, per l'imputato, di adempiere all'ordine di lasciare il territorio dello Stato. Ciò posto, si impone, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ex artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo al titolo di reato, all'epoca della sua commissione e al tempo trascorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Ce° r75Fr-, 05t1A IN cA.Ng..--,71..LERIA 1 1 2