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Ordinanza — n. 40821/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding sentencing and lack of reviewable errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued for a new trial based on erroneous application of criminal law and reasoning flaws regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower courts properly addressed the lack of positive elements for mitigation and correctly weighed the appellant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on the assessment of mitigating circumstances or the severity of punishment are inadmissible as they constitute a review of factual evaluation rather than legal error, unless the decision lacks logical or legal vices.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstances review sentencing severity assessment factual evaluation standard procedural law limitations porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La difesa del De Rosa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in un unico motivo in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 62 -bis cod. pen
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIOCONDINO nato a LANCIANO il 27/03/1987 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila confermava integralmente la sentenza di primo grado emessa dal 11:525~ Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vasto in data 20 dicembre 2018, con cui De Rosa Giocondino veniva condannato per il reato di ricettazione e per reati in materia di armi.

2. La difesa del De Rosa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in un unico motivo in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; che le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass.

Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). 1.2. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno reso corretta e adeguata motivazione. Nel provvedimento impugnato, infatti, si evidenzia che la genericità della doglianza proposta dalla difesa in sede di appello ha precluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché non è stato dedotto alcun elemento positivamente valutabile nei confronti del De Rosa. Di contro, hanno deposto in senso sfavorevole all'accoglimento della richiesta i numerosi precedenti penali riportati dall'imputato.

La motivazione risulta dunque priva di vizi logici e giuridici e le censure sollevate non meritano accoglimento.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1