Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite the appealed act's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted in a legality proceeding. The appellant made generic assertions regarding the timing of the offense relative to the suspension period without providing specific legal arguments or referencing the reasoning of the contested order. Consequently, the Court ruled that it could not exercise its supervisory power over the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, n. 1; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks the precise enumeration of legal grounds justifying the appeal and fails to make appropriate references to the reasoning of the contested act.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMITA GERARDO PASQUALE FRANCESCO nato a TROPEA il 31/01/1974 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamando l'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa all'odierno ricorrente, sopra indicato, in relazione a una sentenza di condanna.a'tve-nui í'v-rre ntoca 61: 1e. `I 5:0C -a001, 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il ricorso, infatti, risulta assolutamente generico e assertivo: il ricorrente si è limitato a sostenere in modo del tutto aspecifico che l'ordinanza sarebbe errata perché «il fatto di cui a detta ultima sentenza è stato commesso ben prima dei cinque anni, quindi non nel periodo di sospensione di cui all'art. 163 cod. pen., rispetto a quello giudicato con Sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 settembre 2015». Di fronte alla assoluta astrattezza del ricorso - che, come osservato, non reca alcun concreto confronto con la motivazione alla base del provvedimento impugnato -, è precluso a questa Corte compiere alcun sindacato di legittimità.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE C-120.,n—) D F-70