Ordinanza — n. 40746/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALeone Alessandra, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata riformata la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, che l'ha giudicata responsabile del reato di tentato furto aggravato e l'ha condannata alla pena ritenuta equa, dichiarando non punibile l'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Con il ricorso la Leone si duole che non sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata il 12.1.2020 e quindi in tempo anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40746/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. Con il ricorso la Leone si duole che non sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata il 12.1.2020 e quindi in tempo anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ALESSANDRA nato a PALERMO il 10/07/1980 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Leone Alessandra, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata riformata la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, che l'ha giudicata responsabile del reato di tentato furto aggravato e l'ha condannata alla pena ritenuta equa, dichiarando non punibile l'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Con il ricorso la Leone si duole che non sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata il 12.1.2020 e quindi in tempo anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è decorso solo successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello di Palermo. In punto di fatto va rilevato che nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 14.3.2018 l'imputata avanzò richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ed il giudice rinviò per consentire l'elaborazione di un programma di trattamento. L'udienza successiva del 4.7.2018 venne rinviata perché non presente l'imputata per esprimere il consenso sul pervenuto programma.
L'udienza successiva del 17.10.2018 non si tenne per assenza del Giudice e quella del 21.11.2018, immediatamente successiva, venne rinviata per l'Oadesione del difensore all'astensione proclamata dagli organi di categoria. Infine, per quel che qui rileva, all'udienza del 9.1.2019, negato il consenso dall'imputata alla sottoposizione al programma, si procedette oltre. Orbene, Sul piano dei principi occorre rammentare che il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Sez. 7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016, Rv. 266469 - 01).
Con più specifico riferimento al rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, è stato affermato che esso comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice (Sez. 4 - , Sentenza n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 279001 - 01).
Inoltre, va tenuto presente che in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (Sez. 5 - , Sentenza n. 36990 del 24/06/2019, Rv. 277533 - 01). Tanto implica che il periodo tra il 14 marzo e il 17.10.2018 deve essere considerato per intero come di sospensione del termine di prescrizione; non va considerato al medesimo fine quello tra il 17.10 e il 21.11.2018 per la concorrenza di due cause di rinvio, una delle quali attribuibile al giudice; va computato il periodo dal 21.11.2018 al 9.1.2019.
Si tratta di complessivi 256 giorni, che conducono il termine di prescrizione al 9.8.2021; quindi, come già esposto, il ricorso è manifestamente infondato, asserendo che il termine era il 12.1.2021.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20a4