Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements for specific legal and factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mehdi Ezitouni inadmissible, confirming the lower court's judgment of aggravated theft. Ezitouni argued the appeal lacked motivation regarding non-punishment causes, excessive sentencing, and legal qualification errors, but failed to provide specific legal and factual grounds as required by law. The court ruled that generic appeals without a clear correlation between the contested decision's reasons and the appellant's arguments constitute a procedural violation leading to dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, co. 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds lacking specific legal and factual reasons or fails to establish a correlation between the arguments raised and the reasons given in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHDI EZITOUNI nato il 27/05/1997 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha giudicato Meai Ezitouni responsabile di concorso in furto aggravato, condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile. Invero, egli si duole che la Corte di Appello non abbia motivato in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., della eccessività della pena, comunque non motivata e della erronea qualificazione giuridica del fatto 2. Ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett.
c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591, co. 1, lett.
c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett.
c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945); parimenti se sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso che occupa il ricorso è semplicemente privo di ogni articolazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza impugnata incorrerebbe in uno dei vizi enunciati. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/202.4- Il Consigliere este