Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed penalty due to prior waiver of cassation rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived his right to appeal to the Cassation Court. Although the defense argued the waiver was invalid as it predated the appeal filing, the court held that a procedural waiver made before the judgment's deposit cannot be retroactively invalidated. Consequently, the court ruled that the agreed penalty applied in the second instance barred any subsequent challenge on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; A procedural waiver of the right to appeal filed prior to the judgment's deposit precludes a subsequent cassation appeal, even if the waiver was made by the defense counsel without the defendant's special power of attorney.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCU GHEORGHE nato il 09/05/1974 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAfLlato avviso alle partij --- udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, Marcu Gheorghe, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello per il reato di tentato furto aggravato, è inammissibile. Il ricorrente si duole che il giudice non abbia reso motivazione in ordine alla congruità della pena applicata.
2. In primo luogo è opportuno dare atto che con dichiarazione presentata il 12.3.2020 all'ufficio matricola della Direzione C.R. San Michele di Alessandria, il Marcu dichiarò "Con il presente atto rinuncio ai termini per il ricorso in cassazione proc. n. 357/2015 R.G.A. innanzi a codesta autorità giudiziaria, voglio che diventi definitivo". Con atto recante la data del 3 luglio 2020 l'avv. Claudio Zadra, difensore del Marcu, si è associato alla rinuncia ai termini per il ricorso in Cassazione presentata dall'assistito il 12.3.2020 e di rinunciare al ricorso depositato il 12.6.2020.
La descritta dichiarazione di rinuncia ai termini per il ricorso in Cassazione non è necessariamente interpretabile come rinuncia al ricorso; ma il dato saliente nel caso di specie è che essa è intervenuta ancor prima della presentazione del ricorso ed addirittura ancor prima del deposito della sentenza che poi è stata impugnata. Va quindi rammentato che la rinuncia al ricorso formulata prima del deposito della sentenza impugnata, per la sua natura di negozio processuale abdicativo, non può considerarsi valida in quanto presuppone l'avvenuto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto e, comunque, che sia già sorto il diritto all'impugnazione, con la conseguenza che essa non può precludere una successiva tempestiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato (Sez. 1, Sentenza n. 39219 del 12/02/2014, Rv. 260510 - 01).
Né può valere come rinuncia al ricorso la dichiarazione del difensore, in quanto è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276 - 01).
3. Ciò posto, l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Nel caso che occupa il Marcu ed il P.G. hanno concordato in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena, indicando quella da applicarsi in ragione di tale accordo. Tanto ha determinato la rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di gravame. Con il che non si determina una situazione analoga a quella che si presenta allorquando il giudice applica la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. In tali casi, come è noto, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).
Nel diverso caso dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi che attengono all'affermazione di responsabilità determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto. Per tale ragione già è stato formulato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).
Quanto alla statuizione relativa al trattamento sanzionatorio, l'insegnamento di questa Corte indica come inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01). Illegalità della pena che nel caso di specie non è prospettata né rilevabile.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2024, Il Consi