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Ordinanza — n. 40729/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as plea bargain replaced by new agreement, violating admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40729/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding a rejected plea deal was based on a procedural error that no longer existed. The parties had subsequently presented a new, distinct plea agreement which the court accepted, effectively nullifying the previous negotiation. Consequently, the prior agreement could not be the subject of a cassation appeal, and the complaint did not fall under the specific exceptions allowed by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: A plea agreement previously rejected by the court becomes inadmissible for cassation if the parties subsequently conclude a new agreement of different content, as the original basis for the complaint is extinguished.

Parole chiave

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plea bargain replacement cassation admissibility new agreement nullification Article 448 criminal procedure procedural exhaustion revisione della sentenza penale allegazioni di persecuzione contraddittorie reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Milazzo Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Peraltro, la doglianza in esame non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Milazzo Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO PIETRO nato a PALERMO il 30/10/1985 avverso la sentenza del 13/02/2019 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Milazzo Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. ed altro.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge, in quanto l'organo giudicante aveva erro- neamente rigettato una precedente istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. - con contestuale richiesta di disporre la continuazione con altro reato di cui ad una pronunzia di condanna definitiva di procedimento penale - ed aveva sol- lecitato la presentazione di una nuova richiesta di patteggiamento, in cui il reato fosse trattato separatamente dalla suddetta richiesta di continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Nella fattispecie, l'ordinanza di rigetto della richiesta di patteggiamento era so- stanzialmente travalicata dalla successiva iniziativa delle stesse parti, che presenta- vano una nuova richiesta - di contenuto diverso - la quale è stata poi accolta dall'or- gano giudicante. Ne consegue che il precedente accordo tra le parti era stato posto nel nulla pro- prio per effetto della nuova pattuizione accettata dal Tribunale; esso, pertanto, non poteva più formare oggetto di censura. Peraltro, la doglianza in esame non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cr, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presi ente Aldc Esposito Francesco Nari Ciampi EP OSI TATA ti trtleu