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Ordinanza — n. 40727/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for failing to verify acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40727/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a first-instance sentence inadmissible. The defendants argued that the trial court failed to verify potential acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code and improperly set the sentence. The court ruled that such appeals are barred because the first-instance judgment ratified a plea agreement governed by specific limitations on appealable grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against the sentencing judgment are inadmissible if they allege a failure to verify acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, as only specific statutory violations are permitted.

Parole chiave

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plea bargain appeals acquittal grounds verification Criminal Procedure Code sentencing limitations inadmissible appeal motivi di cassazione assenza di persecuzione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Chieti, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nazari Fabricio e a Hitaj Ervin, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Gli imputati, a mezzo dei proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 133 cod. pen.
I ricorrenti, inoltre, contestano l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la pena sia stata ovviamente concordata tra loro e la Procura.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Chieti, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nazari Fabricio e a Hitaj Ervin, ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 624 bis cod. pen
pen., la pena rispettivamente di anni due e mesi sei di reclusione ed euro milledue- cento di multa e di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro duernilacinquecento di multa in relazione ai reati rispettivamente contestati di cui agli artt. 624 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Gli imputati, a mezzo dei proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HITA3 ERVIN nato il 22/02/1996 NAZARI FABRICIO nato il 29/01/1996 avverso la sentenza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Chieti, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nazari Fabricio e a Hitaj Ervin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena rispettivamente di anni due e mesi sei di reclusione ed euro milledue- cento di multa e di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro duernilacinquecento di multa in relazione ai reati rispettivamente contestati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. ed altro.

2. Gli imputati, a mezzo dei proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I ricorrenti, inoltre, contestano l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la pena sia stata ovviamente concordata tra loro e la Procura. Tale doglianza, tuttavia, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso. ritz„ 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estens