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Ordinanza — n. 40725/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence for theft, citing judicial discretion in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40725/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giordano Antonio inadmissible regarding the excessive prison sentence for theft. The appellant argued the penalty violated legal standards, but the court affirmed the trial judge's broad discretion in setting sentences between statutory minimums and maximums. The court ruled that the lower court's reasoning was not arbitrary and properly considered the organized nature of the theft and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The sentencing judge possesses broad discretion to determine the penalty within statutory limits, and a cassation review is only valid if the quantification results from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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judicial discretion in sentencing theft penalty assessment cassation inadmissibility statutory minimum maximum criminal record relevance legittimazione ad agire legittimo sospetto di parzialità dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANTONIO nato a NAPOLI il 06/08/1993 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 24 gennaio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Giordano Antonio era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro centoventi di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen..

2. Il Giordano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine al trattamento san- zionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata con riferimento alle modalità organizzative del furto, indicative di pron- tezza delinquenziale e dell'esistenza di contatti con l'ambiente dei ricettatori e del precedente dattiloscopico.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione non è apparente. Il ricorrente, d'altronde, non si conferma con l'ampio ed articolato apparato argo- mentativo di cui alla sentenza impugnata. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigli