Ordinanza — n. 40722/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino che ha giudicato Chellali Sofianii&esponsabile di concorso in furto aggravato, condannandolo alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione e centoventi euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle concorrenti aggravanti, ed applicazione della diminuente per il rito abbreviato, é inammissibile. Invero, egli si duole che la Corte di Appello non abbia emesso sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40722/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591, co. 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHELLALI SOFIANE nato il 16/12/1973 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino che ha giudicato Chellali Sofianii&esponsabile di concorso in furto aggravato, condannandolo alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione e centoventi euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle concorrenti aggravanti, ed applicazione della diminuente per il rito abbreviato, é inammissibile. Invero, egli si duole che la Corte di Appello non abbia emesso sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
2. Ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett.
c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591, co. 1, lett.
c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett.
c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945); parimenti se sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso che occupa il ricorso è semplicemente privo di ogni articolazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza impugnata incorrerebbe in uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2014. Il Consi liefe estensore Il Presidente SalvatdrID