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Ordinanza — n. 40718/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable grounds regarding plea bargain sentencing. The court rejected the claim of erroneous legal qualification. The appeal was declared inadmissible because the alleged error was not evident from the indictment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40718/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Khurtsilava Aleksi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify the legal qualification of the crime, but the court found this ground non-justiciable under the specific rules governing plea bargains. Consequently, the appeal was rejected because the alleged error in legal characterization was not immediately apparent or eccentric relative to the original charges.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation based on alleged erroneous legal qualification are inadmissible unless the qualification is immediately and clearly eccentric to the indictment, excluding mere evaluative errors in law.

Parole chiave

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plea bargain appeal erroneous legal qualification inadmissible appeal Cassation procedure sentencing review furto aggravato motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Khurtsilava Aleksi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui agli artt.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
Art. 129 cod. pen.
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Khurtsilava Aleksi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui agli artt.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHURTSILAVA ALEKSI nato il 27/06/1997 avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Khurtsilava Aleksi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui agli artt. 81, 110, 624 bis cod. pen. ed altro.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione con riferimento all'omessa verifica della qualifica- zione giuridica del reato contestato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibi- lità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'er- ronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qua- lificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugna- zione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contesta- zione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ri- corso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.