Italian court dismisses appeal against sentence reduction, ruling detailed subjective sentencing indices unnecessary for low penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Martino inadmissible, rejecting his claim that the Court of Appeal failed to consider subjective sentencing indices under Article 133 of the Penal Code. The court held that detailed motivation is only required for sentences near or above the median, and since the imposed penalty was below average, the general reference to Article 133 sufficed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The determination of a sentence below the median is adequately motivated by a reference to the statutory indices, requiring detailed justification only when the penalty approaches or exceeds the median measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO FRANCESCO PAOLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/08/1959 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata riformata limitatamente alla pena la sentenza emessa nei confronti di Di Martino Francesco Paolo dal Gip del Tribunale di Napoli, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte di appello nel rideterminare la pena, per non aver preso in considerazione gli indici di commisurazione di carattere soggettivo, nonostante la previsione dell'art. 133 cod. pen., avendo fondato il giudizio unicamente sulla gravità dei fatti, sulla loro reiterazione e sul sistema illecito creato dal prevenuto.
2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione (ipotesi non ricorrente nel caso di specie). Ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).
Nel caso di specie, nel quale è stata inflitta una pena base non prossima alla media edittale, la Corte di appello ha esplicitamente posto a perno della propria valutazione la gravità dei fatti, la loro reiterazione e il sistema illecito creato dal prevenuto. Tale motivazione, alla luce del principio appena rammentato, da un canto soddisfa l'onere motivazionale, dall'altro non presenta alcun profilo di manifesta illogicità, considerato che se da un canto il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano, dall'altro, nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 - 01).
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2024 Il Consiglier\e estensore Il Presidente Salvator