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Ordinanza — n. 40705/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40705/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40705/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Avellino che ha giudicato Follo Nicola responsabile di furto aggravato, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione e duecento euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla concorrente aggravante, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole della 'sbrigativa' motivazione in ordine all'essere il Follo il solo utilizzatore dell'abitazione ove era stato perpetrato il furto di energia elettrica, nonostante l'istruttoria dibattimentale svolta avesse dimostrato che l'abitazione di interesse non era nella esclusiva disponibilità dell'imputato, che risiedeva in comune posto a chilometri di distanza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40705/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, il ricorrente si duole della 'sbrigativa' motivazione in ordine all'essere il Follo il solo utilizzatore dell'abitazione ove era stato perpetrato il furto di energia elettrica, nonostante l'istruttoria dibattimentale svolta avesse dimostrato che l'abitazione di interesse non era nella esclusiva disponibilità dell'imputato, che risiedeva in comune posto a chilometri di distanza.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici violazione di domicilio imputazione di furto eccezione di non uso esenzione dalle imposte sull'energia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLO NICOLA nato a BENEVENTO il 27/04/1980 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Avellino che ha giudicato Follo Nicola responsabile di furto aggravato, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione e duecento euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla concorrente aggravante, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole della 'sbrigativa' motivazione in ordine all'essere il Follo il solo utilizzatore dell'abitazione ove era stato perpetrato il furto di energia elettrica, nonostante l'istruttoria dibattimentale svolta avesse dimostrato che l'abitazione di interesse non era nella esclusiva disponibilità dell'imputato, che risiedeva in comune posto a chilometri di distanza.

Si tratta di censure che si limitano a riproporre i temi già sottoposti alla Corte di appello e da questa respinti con motivazione sintetica ma compiuta e non manifestamente illogica; e peraltro anche del tutto generici. La Corte di appello ha rammentato che il Cois venne trovato nell'abitazione ove constatarono la presenza di un contatore di energia elettrica a terra divelto e che in quel mentre era in corso il prelievo di energia elettrica. Nessuna considerazione di tali argomentazioni da parte del ricorrente. Va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 27771001).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20d. Il Consigliere estensore Il