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Ordinanza — n. 40701/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40701/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40701/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONI MASSIMO nato a MELZO il 06/06/1969 avverso la sentenza del 15/07/2020 del GIUDICE DI PACE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Terni ha condannato Boni Massimo alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Terni ha condannato Boni Massimo alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen..

Parole chiave

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notificazione elettronica firma digitale notificazione postale irregolare difetto di sottoscrizione notifica per raccomandata difetto formale di procedura
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONI MASSIMO nato a MELZO il 06/06/1969 avverso la sentenza del 15/07/2020 del GIUDICE DI PACE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Terni ha condannato Boni Massimo alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen..

2. Il Boni, a mezzo del proprio difensore, propone appello avverso detta sen- tenza, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 26 marzo 2021, il difensore, munito di apposita procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione. La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen..

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Psidnte Aldogspoo Francesco Ma la