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Ordinanza — n. 40696/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction due to insufficient evidence of alternative explanations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40696/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Raffaele Cavallo inadmissible, upholding his conviction for theft with a suspended sentence. The appellate court confirmed the conviction based on video surveillance footage and witness testimony identifying the defendant as the perpetrator of the theft. The court rejected the appeal because the defendant failed to provide a plausible alternative explanation for the evidence, thereby failing to meet the legal threshold required to challenge the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; In criminal proceedings, circumstantial evidence establishes guilt only if no plausible alternative explanation exists that could invalidate the most probable hypothesis.

Parole chiave

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circumstantial evidence alternative explanation theft conviction video surveillance inadmissible appeal suspended sentence burden of proof principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Il Cavallo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non sussistendo elementi certi per ritenere il Cavallo autore del reato di furto con- testato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv.
Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, Brancucci
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO RAFFAELE nato a VITTORIA il 02/08/1991 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 21 gennaio 2016, con cui Cavallo Raf- faele era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di re- clusione ed euro 300 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 e 61, n. 5, cod. pen..

2. Il Cavallo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non sussistendo elementi certi per ritenere il Cavallo autore del reato di furto con- testato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al cri- terio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Maz- zeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'incidente, in quanto egli, successi- vamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze po- tenzialmente idonee a scagionarlo;

Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame la Corte di appello ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro con- fluenza verso un significato univoco.La Corte territoriale ha ritenuto pienamente accertato che il Cavallo aveva aspor- tato la pedana, avendo fondato l'identificazione sulla base del riconoscimento dell'im- putato (noto all'ufficio) effettuato dagli operanti attraverso l'esame delle chiare im- magini del sistema di videosorveglianza della videoteca e del racconto di Mantello Salvatore, gestore della medesima, che riconosceva attraverso la visione delle im- magini un suo cliente conosciuto come "Cavallo" (vedi più ampiamente pag. 2 della sentenza impugnata).

Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di responsabilità del Cavallo. L'impu- tato non forniva neanche un'ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa a quella accusa- toria, limitandosi a dedurre elementi contrastanti con le risultanze processuali (tele- camere prive di adeguata risoluzione), senza confrontarsi con le ulteriori argomenta- zioni sviluppate nella sentenza impugnata.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consig