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Ordinanza — n. 40695/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40695/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giorgi Bdeiani inadmissible because it failed to provide specific legal and factual arguments. The appellant merely complained about the lack of motivation regarding alternative acquittal grounds and excessive sentencing without detailing precise deficiencies. Consequently, the court ruled that generic complaints about omitted evaluations do not meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely complains of the omission of an alternative thesis without specifying precise argumentative deficiencies or illogicality in the motivation capable of affecting the probative value of the evidence.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility lack of specific arguments omission of alternative thesis insufficient motivation complaint procedural inadmissibility riduzione della pena remissione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Il D'Urso ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo la carenza di motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussi- stenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il D'Urso ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo la carenza di motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussi- stenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI BDEIANI nato a TBILISI( GEORGIA) il 31/05/1994 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confer- J.2,yaAto, mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Firenze'd'él 10 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Bdeiani Giorgi era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro diciannovemiladuecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 624 bis cod. pen. ed altro.

2. Il D'Urso ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo la carenza di motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussi- stenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all'entità eccessiva della pena irrogata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente si limita a denunziare la sussistenza dei vizi motivazionali suindicati, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore