Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40691/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40691/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40691/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Lucca del 15 febbraio 2018, con cui Balestra Anna era stata condannata alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 61, n. 5, cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40691/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Balestra, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 625, n. 4, cod. pen. per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del furto con destrezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto aggravato gravi indizi di reato reato flagrante aggravamento della pena infrazione qualificata traffico aggravato di stupefacenti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA ANNA nato a PRATO il 17/06/1973 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Lucca del 15 febbraio 2018, con cui Balestra Anna era stata condannata alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 61, n. 5, cod. pen..

2. La Balestra, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 625, n. 4, cod. pen. per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del furto con destrezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che in base alla linea interpretativa proveniente dalla giurispru- denza delle Sezioni Unite di questa Corte, la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'a- gente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'a- gente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disatten- zione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez.

U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa, in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2, n. 9374 del 1802/2015, Di Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutra- lizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952, in fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d. "tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa;

Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361) o nell'approfittare di una mo- mentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rai- nart, Rv. 257948).

2. Nella fattispecie in esame, le tre imputate, con astuzia, creavano la condizione di disattenzione dell'automobilista, avvicinandolo e salutandolo, creando le condizioni perché si rivedessero in occasione di un successivo incontro; all'appuntamento fis- sato, la Balestra lo prendeva "sottobraccio" e lo spingeva frettolosamente verso un vicino laghetto, non dandogli tempo di chiudere l'auto, ma la donna lo rassicurava riferendogli che le amiche avrebbero vigilato; tuttavia, grazie a tale manovra, la Ba- lestra dava il tempo alle complici di prelevare all'interno dell'auto la somma di euro centoventi e la carta bancomat, mediante la quale successivamente effettuavano prelievi di danaro.

Si trattava di una condotta, abilmente preordinata, mediante la quale la Balestra distoglieva l'attenzione del soggetto passivo dalle res, inducendolo ad allontanarsi e mantenendo un atteggiamento dal quale si desumeva l'intento a voler stare da sola con lui. In tale frangente, allora, le complici potevano approfittare della momentanea disattenzione della vittima, ma solo dopo averla abilmente provocata ed irretita.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere est