Ordinanza — n. 40688/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI MOURI nato il 10/10/1963 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 13 ottobre 2016, emessa a seguito di giudizio ab- breviato, con cui Ouni Mouri era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624, e 625, n. 6, cod. pen. L'Ouni ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40688/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 13 ottobre 2016, emessa a seguito di giudizio ab- breviato, con cui Ouni Mouri era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624, e 625, n. 6, cod. pen. L'Ouni ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI MOURI nato il 10/10/1963 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 13 ottobre 2016, emessa a seguito di giudizio ab- breviato, con cui Ouni Mouri era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624, e 625, n. 6, cod. pen. L'Ouni ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presi ente A1d9