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Ordinanza — n. 40677/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40677/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40677/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI GIUSEPPE nato a ACERRA il 15/01/1977 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 08/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NOLA, in data 21/02/2020, nei confronti di RICCI GIUSEPPE)confermava la condanna in relazione ai reati di rapina consumata e di rapina tentata , riducendo la pena. Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrentei il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40677/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso per cassazione censura formulata in modo carente commisurazione della pena per rapina atti impugnabili ripudiazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI GIUSEPPE nato a ACERRA il 15/01/1977 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 08/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NOLA, in data 21/02/2020, nei confronti di RICCI GIUSEPPE)confermava la condanna in relazione ai reati di rapina consumata e di rapina tentata , riducendo la pena. Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrentei il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA BO