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Ordinanza — n. 40674/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40674/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40674/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE GENNARO nato a NAPOLI il 27/09/1991 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIgto avviso alle parztj udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 13/02/2020, riducendo la pena inflitta a IMPERATORE GENNARO in relazione al reato di cui all'art. 628 CP. Ricorre IMPERATORE GENNARO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599- bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40674/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina permesso di promuovere un procedimento penale concorso materiale di reati altri capi d'accusa modifica della sentenza ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 13/02/2020, riducendo la pena inflitta a IMPERATORE GENNARO in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE GENNARO nato a NAPOLI il 27/09/1991 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIgto avviso alle parztj udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 13/02/2020, riducendo la pena inflitta a IMPERATORE GENNARO in relazione al reato di cui all'art. 628 CP. Ricorre IMPERATORE GENNARO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA B