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Ordinanza — n. 40670/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic and unfounded grounds regarding qualification and mitigating circumstances in bank check handling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40670/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the conduct as receiving rather than theft and incorrectly denied a mitigating circumstance based on the low value of the checks. The court rejected these claims, noting the appellant's generic arguments lacked specific comparison with the lower court's reasoning and that the special mitigating circumstance was inapplicable to blank checks where potential utility outweighs nominal value.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, as the court must reject arguments that do not specifically confront the lower court's reasoning or apply established rules regarding the valuation of blank instruments in receiving cases.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded receiving offense blank checks valuation mitigating circumstances court costs favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
264115 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
264115 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015
(Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMINI FERDINANDO nato a TORINO il 17/07/1969 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Torino con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dalrribunale di Torino il 22 giugno 2018, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione di tre assegni bancari e ha escluso la recidiva e di conseguenza il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la ritenuta recidiva, riducendo per l'effetto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla qualificazione della condotta come ricettazione, poiché lo stretto arco temporale tra il partito furto e la negoziazione degli assegni avrebbe dovuto indurre la corte a qualificare la condotta come furto. -Carenza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'articolo 648 capoverso negata sulla base del numero degli assegni aventi scarsissimo valore economico.

Il primo motivo di censura è generico poiché non si confronta con la motivazione della corte la quale ha ritenuto inverosimile l'assunto dell'imputato di essere l'autore del furto, sia in ragione della mancata tempestività della sua confessione, avvenuta quando era già a conoscenza di tutti gli elementi dell'accusa e delle circostanze del furto, sia poiché non è stato in grado di indicare la sorte degli altri assegni sottratti nel medesimo contesto. Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti. Il secondo motivo di censura è manifestamente infondato poiché la corte ha respinto l'istanza di riconoscimento della circostanza attenuante speciale in ragione di una valutazione complessiva della vicenda che esclude la presunta marginale offensività della condotta, avendo ad oggetto la circolazione di tre titoli di credito, a prescindere dall'importo per il quale sono stati compilati.

Questa Corte ha già precisato che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. (Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015 Ud. (dep. 05/06/2015 ) Rv. 264115 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA BORSELLINO Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS i‹. i 1.7