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Ordinanza — n. 40667/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40667/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLOSI ORAZIO nato a CATANIA il 18/11/1987 PEDALINO SALVATORE nato a CATANIA il 08/04/1988 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO dì CATANIA éto avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Catania, con la sentenza impugnata, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa il 12 marzo 2020 dal GIP del Tribunale di Catania, ha confermato la responsabilità di NICOLOSI ORAZIO e PEDALINO SALVATORE in ordine ai reati di rapina e porto di coltello e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena loro inflitta. Propongono ricorso per cassazione, con atti distinti ma aventi contenuto identico, NICOLOSI ORAZIO e PEDALINO SALVATORE deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla sussistenza dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero quattro codice penale.

Parole chiave

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motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLOSI ORAZIO nato a CATANIA il 18/11/1987 PEDALINO SALVATORE nato a CATANIA il 08/04/1988 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO dì CATANIA éto avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Catania, con la sentenza impugnata, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa il 12 marzo 2020 dal GIP del Tribunale di Catania, ha confermato la responsabilità di NICOLOSI ORAZIO e PEDALINO SALVATORE in ordine ai reati di rapina e porto di coltello e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena loro inflitta. Propongono ricorso per cassazione, con atti distinti ma aventi contenuto identico, NICOLOSI ORAZIO e PEDALINO SALVATORE deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla sussistenza dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero quattro codice penale.

Con atto separato nell'interesse di PEDALINO la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte ha omesso di motivare circa la mancanza di condizioni per il proscioglimento e deduce che la mancata previsione di motivi di ricorso proponibili avverso la sentenza del concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc.pen. è costituzionalmente illegittima laddove non è previsto che la corte sia tenuta a motivare quanto meno in ordine alla assenza di elementi per emettere il proscioglimento. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. La censura in ordine alla sussistenza dell'attenuante invocata dalla difesa e inammissibile poiché non era stata neppure dedotta con i motivi di appello, poi rinunziati. La censura di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata poiché il concordato interviene in sede di appello e vi è già una pronunzia, sia pure non definitiva, che esclude la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex articolo 129 codice di procedura penale e la rinunzia ai motivi di appello che è alla base del concordato preclude l'effetto devolutivo.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIE ORSELLINO ANNA MARIA DE