Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40666/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40666/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40666/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANIANG nato in SENEGAL il 05/06/1957 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 10/06/2014, nei confronti di LO MANIANG confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod.pen. ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il motivo è inammissibile perché è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen. ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il motivo è inammissibile perché è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci reati contro il patrimonio confisca dei proventi di reato favoreggiamento difesa contro le pratiche commerciali illecite reati economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod.pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 10/06/2014, nei confronti di LO MANIANG confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANIANG nato in SENEGAL il 05/06/1957 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 10/06/2014, nei confronti di LO MANIANG confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod.pen. ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il motivo è inammissibile perché è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha reso adeguata motivazione osservando che all'imputato è già stata riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'art. 648 cod.pen. con giudizio di prevalenza sulle recidiva reiterata, valorizzando il numero di beni oggetto della contraffazione e della ricettazione meglio precisati nel capo d'imputazione e che il valore della merce contraffatta costituita da prodotti recanti marchi di note case di moda non consente il riconoscimento dell'ulteriore attenuante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA B R LLINO Il