Ordinanza — n. 40666/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANIANG nato in SENEGAL il 05/06/1957 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 10/06/2014, nei confronti di LO MANIANG confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod.pen. ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il motivo è inammissibile perché è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen. ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il motivo è inammissibile perché è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANIANG nato in SENEGAL il 05/06/1957 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 10/06/2014, nei confronti di LO MANIANG confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod.pen. ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il motivo è inammissibile perché è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha reso adeguata motivazione osservando che all'imputato è già stata riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'art. 648 cod.pen. con giudizio di prevalenza sulle recidiva reiterata, valorizzando il numero di beni oggetto della contraffazione e della ricettazione meglio precisati nel capo d'imputazione e che il valore della merce contraffatta costituita da prodotti recanti marchi di note case di moda non consente il riconoscimento dell'ulteriore attenuante.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA B R LLINO Il