Ordinanza — n. 40665/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CAROLINA nato a NAPOLI il 16/02/1967 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 04/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 10/01/2019, nei confronti di VITALE CAROLINA in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.648 cpv. cod.pen.. Il motivo è inammissibile poiché è fondato sulle ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.648 cpv. cod.pen.. Il motivo è inammissibile poiché è fondato sulle ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CAROLINA nato a NAPOLI il 16/02/1967 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 04/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 10/01/2019, nei confronti di VITALE CAROLINA in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.648 cpv. cod.pen.. Il motivo è inammissibile poiché è fondato sulle ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte per escludere l'attenuante invocata dalla difesa ha valorizzato correttamente l'entità del pregiudizio cagionato alle quattro persone offese, pari complessivamente ad oltre 5000 euro, che ha ritenuto di non infima rilevanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA