Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address appellate court's reasoning on sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to engage with the specific reasoning provided by the Court of Appeal of Venice. The appellant argued that the lower court violated legal standards by omitting references to specific sentencing criteria in Articles 133 and 133-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting that the appellate court explicitly applied these criteria to value the economic significance of the seized goods and applied a reduced penalty increase under Article 81.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, 133-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it does not confront the specific reasoning of the appellate court, even when the appeal alleges a violation of statutory sentencing criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERVALISHVILI AVTANDILI nato il 25/03/1958 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Venezia con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 25 maggio 2018 dal Tribunale di Verona, ha ridotto l'aumento di pena in continuazione determinato in primo grado, confermando l'affermazione di responsabilità di KERVALISHVILI AVTANDILI in ordine al delitto di ricettazione continuata di beni di provenienza furtiva . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in punto di legalità della pena poiché il giudicante ha omesso ogni riferimento ai criteri di determinazione previsti dall'articolo 133 e 133 bis codice penale .
Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello che, nel pieno rispetto dei criteri di cui all'articolo 133 codice penale, ha valorizzato il significativo valore economico dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato e ha comunque accolto la censura in ordine al trattamento sanzionatorio, determinando l'aumento di pena previsto ex articolo 81 codice penale in misura più contenuta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere stensore MARIA DANI BORS