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Ordinanza — n. 40660/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to lack of legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40660/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Marotta's appeal against a settlement sentence inadmissible. Marotta argued for a reduction in his criminal liability regarding robbery and other offenses, but the appeal was rejected because it targeted a judgment rendered under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against such settlement sentences must be handled de plano and are inadmissible if no legal interest exists, leading to Marotta's condemnation for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against judgments rendered under Art. 599-bis cod. proc. pen. are inadmissible if the appellant lacks legal interest, as such appeals must be treated de plano.

Parole chiave

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settlement sentence inadmissible appeal legal interest de plano treatment criminal liability reduction commisurazione della pena per rapina saccheggio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accorcio intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del 19/05/2020, riducendo la pena inflitta a MAROTTA MARCO in relazione al reato di rapina ed altro.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accorcio intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del 19/05/2020, riducendo la pena inflitta a MAROTTA MARCO in relazione al reato di rapina ed altro.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA MARCO nato a ROMA il 12/05/1977 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAgto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accorcio intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del 19/05/2020, riducendo la pena inflitta a MAROTTA MARCO in relazione al reato di rapina ed altro. Ricorre MAROTTA MARCO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità '(al trattamento sanzionatorio) Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MA IA DANIEL