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Ordinanza — n. 40659/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40659/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40659/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHADARI ABDELBASET MOHAMED RAMZI nato il 15/05/1999 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Roma con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Roma il 13 luglio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di ELHADARI ABDELBASET MOHAMED RAMZI in ordine al delitto di rapina Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli articoli 56 e 628 cod.pen. poiché la corte ha erroneamente ritenuto che il delitto di rapina sia stato consumato, mentre l'imputato è stato bloccato dalla persona offesa prima di ottenere l'autonoma disponibilità del borsello sicché la condotta è rimasta allo stadio di tentativo; - omessa motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40659/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015 ) Rv. 265685 - 01 ) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina reati violenti scippo aggressione fisica furto di lieve entità coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
265685 - 01 ) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHADARI ABDELBASET MOHAMED RAMZI nato il 15/05/1999 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Roma con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Roma il 13 luglio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di ELHADARI ABDELBASET MOHAMED RAMZI in ordine al delitto di rapina Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli articoli 56 e 628 cod.pen. poiché la corte ha erroneamente ritenuto che il delitto di rapina sia stato consumato, mentre l'imputato è stato bloccato dalla persona offesa prima di ottenere l'autonoma disponibilità del borsello sicché la condotta è rimasta allo stadio di tentativo; - omessa motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare la corte ha con argomentazioni corrette sotto il profilo giuridico gòngrua al compendio probatori2affermato che la persona offesa si è riappropriata del borsello dopo avere inseguito il ricorrente che aveva pertanto conseguito sia pure per un breve intervallo di tempo il possesso della refurtiva. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha negato il riconoscimento dell'attenuante invocata dalla difesa osservando che, a prescindere dal valore dell'oggetto sottratto, la gravità della violenza esercitata dall'imputato che ha scaraventato a terra la vittima risulta ostativa al riconoscimento della circostanza attenuante invocata dalla difesa .

In tal modo ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015 ) Rv. 265685 - 01 ) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIE A RSELLINO Il President