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Ordinanza — n. 40657/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40657/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40657/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACCIOLO MARCO nato a ROMA il 16/12/1966 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 23/12/2014, nei confronti di CARACCIOLO MARCO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: - dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 157 cp. laddove non prevede una riduzione del termine di prescrizione ove ricorrano attenuanti ad effetto speciale e laddove non considera la fattispecie di cui all'art. 648 secondo comma come reato autonomo e non attenuante.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 157 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: - dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 157 cp. laddove non prevede una riduzione del termine di prescrizione ove ricorrano attenuanti ad effetto speciale e laddove non considera la fattispecie di cui all'art. 648 secondo comma come reato autonomo e non attenuante.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione restituzione del termine risarcimento per atto illecito revoca della sospensione condizionale possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 23/12/2014, nei confronti di CARACCIOLO MARCO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen.
art. 157 cod.pen
217266) L'eccezione di illegittimità dell'art. 157 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACCIOLO MARCO nato a ROMA il 16/12/1966 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

4.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 23/12/2014, nei confronti di CARACCIOLO MARCO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: - dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 157 cp. laddove non prevede una riduzione del termine di prescrizione ove ricorrano attenuanti ad effetto speciale e laddove non considera la fattispecie di cui all'art. 648 secondo comma come reato autonomo e non attenuante.

Il primo motivo è inammissibile poiché il delitto di ricettazione si prescrive in dieci anni e il fatto è contestato come commesso al 12 maggio 2011 e quindi alla data della sentenza di secondo grado non era estinto . L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) L'eccezione di illegittimità dell'art. 157 cod.pen. è manifestamente infondata poiché non ricorre alcuna violazione del principio di uguaglianza nell'attuale disciplina della prescrizione e la scelta di considerare solo le aggravanti ad effetto speciale e non le attenuanti attiene ad elementi aventi natura del tutto diversa che possono essere regolamentati in modo diverso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DA BORSELLINO ANNA MARI E SANTIS il. i o E,.ITAT)k " IN C:7,Ell_RIA I O 10\1/2021 ! ,; -,',.`,N(•;;I