Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to address appellate court's specific factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner's complaint regarding Article 712 of the Penal Code was too generic. The appellate court had explicitly found that the defendant forged the check by substituting the beneficiary's name, proving full knowledge of the illicit origin. Consequently, the court rejected the claim that the defendant lacked awareness of the crime's source.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically confront the reasoning of the lower court, particularly when the lower court has already established the defendant's subjective awareness of the illicit nature of the act through specific factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILINDRO FRANCESCO nato in FRANCIA il 29/01/1969 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 4 aprile 2017 che ha dichiarato la responsabilità di CILINDRO FRANCESCO in ordine al reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'articolo 712 codice penale poiché è possibile che l'imputato abbia ricevuto l'assegno senza conoscerne la provenienza delittuosa.
Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte di Appello, che ha sottolineato come l'imputato prima di porre all'incasso un assegno di cui era stato denunziato il furto, lo abbia contraffatto sostituendo il nominativo del beneficiario con il suo, a riprova della sua piena consapevolezza della provenienza illecita del titolo ricevuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Es re MARIA DANIELft, !,0•