Ordinanza — n. 40653/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAZOUNI BADRE (CUI 03HVSIF) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunziata dal Gip del Tribunale di Lucca il 9 dicembre 2019 ,ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di EL BAZOUNI BADRE in ordine a due delitti di furto aggravato. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli articoli 81 e 133 cod.pen e vizio di motivazione poiché la corte di appello ha stabilito un diverso trattamento sanzionatorio tra soggetti che si sono resi responsabili delle medesime condotte e la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti avrebbe dovuto indurre il giudicante a contenere la pena nei minimi edittali, applicando una pena analoga a quella inflitta al correo; la corte inoltre ha erroneamente confermato anche l'entità degli aumenti per la continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli articoli 81 e 133 cod.pen e vizio di motivazione poiché la corte di appello ha stabilito un diverso trattamento sanzionatorio tra soggetti che si sono resi responsabili delle medesime condotte e la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti avrebbe dovuto indurre il giudicante a contenere la pena nei minimi edittali, applicando una pena analoga a quella inflitta al correo; la corte inoltre ha erroneamente confermato anche l'entità degli aumenti per la continuazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAZOUNI BADRE (CUI 03HVSIF) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunziata dal Gip del Tribunale di Lucca il 9 dicembre 2019 ,ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di EL BAZOUNI BADRE in ordine a due delitti di furto aggravato. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli articoli 81 e 133 cod.pen e vizio di motivazione poiché la corte di appello ha stabilito un diverso trattamento sanzionatorio tra soggetti che si sono resi responsabili delle medesime condotte e la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti avrebbe dovuto indurre il giudicante a contenere la pena nei minimi edittali, applicando una pena analoga a quella inflitta al correo; la corte inoltre ha erroneamente confermato anche l'entità degli aumenti per la continuazione.
Il ricorso è inammissibile poiché generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione resa dalla corte la quale ha osservato che, a differenza del correo che è incensurato, il ricorrente ha diversi precedenti penali e la sua negativa biografia ha inciso sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Nè può sostenersi che la concessione delle attenuanti generiche impone la determinazione della pena nel minimo edittale poiché è legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi. (Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 15/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018 ) Rv. 272022 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARI