Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40651/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40651/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were deemed generic and failed to specifically address the court's factual findings. The appellant argued the conduct should be classified as aggravated robbery under Article 624 bis, claiming the victim's fall was accidental rather than caused by the aggressor's violence. The court rejected this, noting the appellant confused the physical energy used with the accidental consequences of the fall, thereby violating the requirement for specific argumentation under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the facts found by the lower court, as the appellant must directly confront the reasoning of the decision without merely restating previously rejected arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specificity requirement factual correlation Code of Criminal Procedure aggravated robbery procedural dismissal responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 624 bis cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 39598, Burzotta
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI MARCO nato a LAMEZIA TERME il 10/11/1994 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; RITENUTO IN FATI-0 E INI DIRITTO La CORTE di APPELLO di Reggio Calabria con la sentenza impugnata, riformando la sentenza resa il 15 gennaio 2020 dal GUP del TRIBUNALE di Reggio Calabria , ha rideterminato la pena inflitta a CARCHIDI MARCO quale imputato per il reato di rapina aggravata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto di qualificare la condotta ascritta all'imputato come rapina aggravata, mentre la persona offesa subiva le lesioni fisiche a causa dell'impatto con il terreno e la condotta avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 624 bis cod.pen.

Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminateza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha affermato che l'aggressore aveva strattonato la persona offesa, provocandone la caduta per terra, prima di impossessarsi definitivamente della borsa, sicchè la violenza, che può essere integrata anche dalla sola energia fisica, è stata esercitata direttamente sulla persona e risulta strumentale all'impossessamento. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non la contesta in punto di fatto ma si limita a dedurre che la caduta era stata accidentale e non voluta, confondendo la violenza che integra il delitto, intesa come energia fisica esercitata sulla persona, dalle conseguenze della violenza e cioè il carattere accidentale della caduta della persona offesa che ha perso l'equilibrio per la spinta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere ensore Il Presidente MARIA DANIT i