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Ordinanza — n. 40644/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40644/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40644/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANZINI CIRO nato a CASORIA il 27/10/1970 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza resa il 4 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e ha rideterminato la pena inflitta per il delitto di ricettazione addebitato a Fanzini Ciro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge poiché doveva essere dichiarata la prescrizione anche del delitto di ricettazione; - violazione di legge poiché le attenuanti generiche dovevano essere concesse nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40644/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, considerata la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il delitto di ricettazione si prescrive in oltre 15 anni, sicché il termine previsto dagli articoli 157 e 161 cod.pen. non è a tutt'oggi maturato. Il secondo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie inadempimento reiterato revisione della sentenza penale infrazioni uniche e continuate recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANZINI CIRO nato a CASORIA il 27/10/1970 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza resa il 4 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e ha rideterminato la pena inflitta per il delitto di ricettazione addebitato a Fanzini Ciro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge poiché doveva essere dichiarata la prescrizione anche del delitto di ricettazione; - violazione di legge poiché le attenuanti generiche dovevano essere concesse nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, considerata la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il delitto di ricettazione si prescrive in oltre 15 anni, sicché il termine previsto dagli articoli 157 e 161 cod.pen. non è a tutt'oggi maturato. Il secondo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa .delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA BORSELLINO Il Presidente ANNA MARIA IS