Ordinanza — n. 40643/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SORLINI SILVIA nato a BRESCIA il 23/06/1954 SORLINI STEFANO nato a BRESCIA il 07/05/1965 COMINCIOLI ALBERTO nato a BRESCIA il 17/01/1958 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIB. LIBERTA di BRESCIA Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 40643/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA di BRESCIA Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SORLINI SILVIA nato a BRESCIA il 23/06/1954 SORLINI STEFANO nato a BRESCIA il 07/05/1965 COMINCIOLI ALBERTO nato a BRESCIA il 17/01/1958 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIB. LIBERTA di BRESCIA Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Tribunale di BRESCIA, con ordinanza in data 17/03/2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da Sorlini Silvia , Sorlini Stefano e Comincioli Alberto avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia che aveva applicato il sequestro preventivo in relazione ai beni pertinenti il reato di cui all' art. 646 CP contestato. Avvero il detto provvedimento hanno proposto ricorso Sorlini Silvia , Sorlini Stefano e Comincioli Alberto. In data 4 giugno 2021 è pervenuta dichiarazione di rinunzia al ricorso da parte dei tre interessati. In data 11 giugno 2021 è pervenuta memoria della B and C s.r.l. Unipersonale nella qualità di persona offesa. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estenso