Ordinanza — n. 40642/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUALHAZI JALILA nato il 15/07/1973 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 28 ottobre 2019 che ha dichiarato la responsabilità di OUALHAZI AULA per il delitto di occupazione di un immobile di edilizia popolare. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il giudice non ha spiegato le ragioni poste a base della determinazione della pena e ha trascurato di considerare le condizioni di assoluta indigenza da parte dell'imputata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 40642/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il giudice non ha spiegato le ragioni poste a base della determinazione della pena e ha trascurato di considerare le condizioni di assoluta indigenza da parte dell'imputata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUALHAZI JALILA nato il 15/07/1973 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 28 ottobre 2019 che ha dichiarato la responsabilità di OUALHAZI AULA per il delitto di occupazione di un immobile di edilizia popolare. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il giudice non ha spiegato le ragioni poste a base della determinazione della pena e ha trascurato di considerare le condizioni di assoluta indigenza da parte dell'imputata.
Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte, la quale ha osservato che la pena determinata in due mesi e 20 giorni di reclusione risulta proporzionata alla prolungata permanenza abusiva nell'alloggio, protrattasi per oltre cinque anni. La corte inoltre ha osservato che le circostanze familiari non giustificano un'ulteriore riduzione di pena, considerato che sia la figlia che la madre svolgevano un'attività lavorativa all'epoca del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consiglier stensore MARIA D I BOR