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Ordinanza — n. 40641/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40641/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40641/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA ANTONIO nato a MESSINA il 29/03/1992 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Messina, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 23 gennaio 2019 dal Tribunale di Messina che ha affermato la responsabilità di Antonio Quaranta per il reato di truffa realizzata sul sito internet Subito.it. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, poiché la corte territoriale ha reso una motivazione eccessivamente sintetica che non spiega le ragioni della riconducibilltà all'imputato dell'inserzione e della carta beneficiaria della ricarica. -Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la pena risulta sproporzionata alla gravità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40641/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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usurpazione d'identità perseguimento penale per truffa identità elettronica licenziamento immediato per truffa messa in circolazione di monete false credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA ANTONIO nato a MESSINA il 29/03/1992 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Messina, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 23 gennaio 2019 dal Tribunale di Messina che ha affermato la responsabilità di Antonio Quaranta per il reato di truffa realizzata sul sito internet Subito.it. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, poiché la corte territoriale ha reso una motivazione eccessivamente sintetica che non spiega le ragioni della riconducibilltà all'imputato dell'inserzione e della carta beneficiaria della ricarica. -Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la pena risulta sproporzionata alla gravità del fatto.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione della corte che ha fondato il giudizio di colpevolezza valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di avere ricevuto copia della carta d'identità dell'imputato e di avere effettuato due pagamenti sulla carta poste pay intestata all'imputato e ha ricordato che tutte le conversazioni si erano svolte su WhatsApp tramite un'utenza telefonica intestata alla madre dell'imputato. Il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena è manifestamente infondato poiché la stessa è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e la corte ha fatto corretta applicazione dei criteri previsti dall'articolo 133 codice penale, valorizzando l'entità del danno cagionato alla persona offesa e la personalità dell'imputato gravato da precedenti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consiglier stensore Il Presidente MARI iANI BORSELLINO ANNA MARIA DE SANTIS r--- i,-; E 1-,'