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Ordinanza — n. 40637/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for procedural inadmissibility under new criminal code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40637/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Braidic Massimo against a settlement sentence inadmissible. The lower court applied a new procedural rule limiting appeals to specific grounds like legal qualification errors, excluding general defects in reasoning. Consequently, the court rejected the claim regarding the judgment's motivation and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they rely on grounds such as defects in reasoning, as the law now restricts admissible grounds to specific legal errors and lack of correlation between request and judgment.

Parole chiave

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criminal settlement sentence appeal inadmissibility defect in reasoning procedural law reform court costs award infrazione privilegiata motivazione inadeguata delle censure costituzionali misura disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di VERONA, con sentenza in data 28/01/2021, applicava nei confronti di BRAIDIC MASSIMO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di VERONA Ecato avviso alle pa—Ft udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di VERONA, con sentenza in data 28/01/2021, applicava nei confronti di BRAIDIC MASSIMO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 635 CP Ricorre BRAIDIC MASSIMO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità . Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA IN CANCELLERIA 1