Ordinanza — n. 40633/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDURA MARCELLA nato a MELEGNANO il 19/10/1953 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI, in data 13/02/2020, nei confronti di SCANDURA MARCELLA in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge perché il reato è prescritto essendo stato commesso sino all'8/5/2013, è manifestamente infondato poiché al termine prorogato ex art. 161 cod.pen. deve aggiungersi il periodo di sospensione intervenuto nel giudizio dal 21/11/2018 al 4/11/2019 di quasi un anno, sicchè alla data della sentenza di appello il reato non era certamente prescritto. - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per mancanza di prova sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato è generico, in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod.pen, art. 161 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDURA MARCELLA nato a MELEGNANO il 19/10/1953 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI, in data 13/02/2020, nei confronti di SCANDURA MARCELLA in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge perché il reato è prescritto essendo stato commesso sino all'8/5/2013, è manifestamente infondato poiché al termine prorogato ex art. 161 cod.pen. deve aggiungersi il periodo di sospensione intervenuto nel giudizio dal 21/11/2018 al 4/11/2019 di quasi un anno, sicchè alla data della sentenza di appello il reato non era certamente prescritto. - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per mancanza di prova sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato è generico, in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Scandura ha ammesso di avere posto in essere gli atti dispositivi a lei ascritti ed ha già riportato condanna definitiva per la falsità del testamento da lei redatto e utilizzato, sicchè non può certamente invocare la buona fede in ordine all'altruità dei beni di cui si era appropriata utilizzando il detto documento contraffatto. Con memoria depositata il 15/9/2021 l'avv. Callegari ha insistito nei motivi di ricorso deducendo l'intervenuta prescrizione del reato, ma deve osservarsi che la inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive del reato intervenute dopo la sentenza di appello .
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA NIELA BORSELLINO Il Presidente ANNA MARIA [GriT\IS 1 -n• AT A