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Ordinanza — n. 40631/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and inadmissible for failing to specify grounds under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40631/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in admitting only one witness and misinterpreted the subjective element of fraud regarding weekend work. The court rejected these claims as generic, noting they merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without providing specific new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if it is generic and lacks a specific correlation between the reasons cited in the decision under review and those put forward by the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specificity requirement correlation of reasons court costs fraud conviction confiscation of profits attività lucrativa non dichiarata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 4, 39598, Burzotta
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINELLO ANTONIO FRANCESCO nato a MARSALA il 19/10/1959 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del TRIBUNALE di Palermo del 24 gennaio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di PARRINELLO ANTONINO FRANCESCO in ordine al reato di truffa continuata ed aggravata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Mancata assunzione di una prova decisiva in quanto la corte di appello non ha ammesso le invocate prove testimoniali dei medici impegnati nell'attività sindacali, mentre è stata riconosciuta esclusiva attendibilità alla versione dei fatti resa dal teste Pomo. - Violazione di legge poiché la corte ha erroneamente ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato di truffa, mentre l'errore che ricade sulla norma extrapenale non integratrice opera come errore di fatto e poiché il comportamento del medico che esercita la propria attività libero-professionale il sabato e non lo dichiari espressamente non è esplicitamente sanzionato, deve ritenersi che il ricorrente non fosse consapevole del carattere illecito della sua condotta. - Mancanza di motivazione in ordine alla confisca delle somme di denaro presenti sul conto corrente poiché con l'appello si era dedotto che nella sentenza di primo grado non vi era motivazione adeguata in ordine alla confisca e la corte ha ignorato questo motivo di doglianza.

Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez, 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il primo motivo di censura è manifestamente infondato e generico poiché non spiega in che termini l'audizione dei testi medici che operano nel sindacato, che la corte territoriale ha motivatamente ritenuto superflua, assumerebbe rilevanza dirimente in ordine al giudizio di colpevolezza, considerato che la sentenza ha ricostruito la normativa in materia e la stessa non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente, e sulla base del compendio probatorio è pervenuta alla conclusione che l'imputato ha svolto attività libero professionale sicuramente strutturata che comportava un impegno assai maggiore rispetto a quello tollerato e non essendo stata comunicata alla ASP di competenza ha cagionato l'erogazione indebita in suo favore di cospicui emolumenti, che costituiscono il profitto della truffa.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e generico poiché non spiega in quale errore l'imputato sia incorso nella interpretazione della normativa, considerato che nella sentenza si sottolinea come per diversi anni l'imputato abbia omesso di comunicare alla ASP lo svolgimento strutturato della sua attività libero professionale non occasionale. Il terzo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello, la quale ha evidenziato che l'importo assoggettato a confisca è stato parametrato all'entità dell'ingiusto profitto lucrato dall'imputato come conseguenza della propria attività e non agli importi complessivamente fatturati dall'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consig