Italian Supreme Court dismisses appeal on resistance to public official and recidivism grounds for procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in classifying the defendant's actions as resistance to a public official and incorrectly applied recidivism rules. The court rejected these claims because the appellant failed to provide specific factual details for the first ground and omitted the recidivism argument entirely during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to deduce specific facts supporting the alleged violation of law or omits a ground of appeal that was properly raised in the lower court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOTO MASSIMILIANO nato a NOTO il 02/05/1980 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Catania, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti, ha confermato la sentenza con cui Di Noto Massimiliano è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale volontaria.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si assume che l'imputato non avrebbe usato violenza nei riguardi altri soggetti, essendosi limitato a procurarsi lesioni e a minacciare ed allontanare i sanitari intervenuti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito come il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sia nella specie configurabile per avere l'imputato minacciato i militari che tentavano di bloccarlo e di calmarlo dicendo loro che appena uscito dall'ospedale li avrebbe uccisi. Nulla di specifico è stato dedotto. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile per non essere stato dedotto in appello.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2