Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not matching statutory requirements for sentencing appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the grounds cited were too generic and did not align with the specific exceptions permitted for appeals against sentencing decisions. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted that only specific issues like the defendant's will or legal qualification of facts allow such appeals post-2017 procedural reforms. Consequently, the appeal was rejected without participation, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are admissible only for specific statutory grounds; generic challenges to the lack of acquittal pronouncement fall outside these exceptions and result in immediate inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRITTO GIOVANNI nato a BARI il 18/07/1990 avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.11 Tribunale di Bari ha applicato nei confronti di Tritto Giovanni la pena di mesi sei di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, in modo assolutamente generico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.
Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2 -bis e dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5 -bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 giugno