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Ordinanza — n. 40621/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appeal court only reviewed sentencing, not the criminal responsibility judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40621/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to consider his conduct when determining criminal responsibility. The court ruled that the appeal court had only reviewed the sentencing reduction based on general mitigating circumstances, leaving the question of criminal responsibility precluded from this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal court's review of sentencing reduction does not preclude the separate question of criminal responsibility, which remains precluded if not addressed in the first instance.

Parole chiave

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criminal responsibility sentencing reduction appeal court review precluded question inadmissible appeal esenzione dalla pena irresponsabilità aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANAUDO STEFANO nato a SANREMO il 30/12/1993 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; a FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui Banaudo Stefano è stato condannato per il reato di evasione per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto in stato di arresto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità formulato senza tenere conto del comportamento tenuto dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti.

3. Il ricorso è inammissibile. Con l'atto di appello era stata devoluta solo la questione relativa alla riduzione della pena nella misura massima per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non anche quella riguardante il giudizio di responsabilità, che dunque è in questa sede preclusa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ip- Roma, il 24 giugno 2021.