Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the accused instead of a qualified defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the accused rather than by a qualified defender. Although the appellant requested an ex officio correction of a 2005 judgment, the law requires such appeals to be submitted by attorneys registered in the special register. The court ruled that since the signature was made after the relevant legislative changes took effect, the procedural requirement was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; The appeal against cassation cannot be personally filed by the party but must be signed by a defender registered in the special register, under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTATORE COSIMO nato a MOLFETTA il 16/11/1948 avverso la sentenza del 02/03/2005 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1. Cantatore Cosimo ha proposto personalmente ricorso con cui ha chiesto di procedere d'ufficio alla correzione materiale della sentenza n. 19451 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione il 2.3.2005.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'indagato il 24/11/2018, dunque, successivamente dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue laiconda a del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurottr~Fia in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorsore condpnna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatikaigaila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.